Sai a quanto ammonta il tuo diritto di seguito depositato in SIAE? Se sei un autore “non reperito” o un erede potresti avere una bella sorpresa
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Non lo sapevo neanche io che frugo in rete ovunque. Esiste il diritto di seguito. Per le opere di arte visiva. Il “diritto di seguito” (droit de suite), è il diritto dell’autore di opere delle arti figurative e dei manoscritti a percepire una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima.

Ce lo insegna la SIAE che incassa per noi e se non l’autore non viene reperito, i soldi finiscono per rimanere in una lunga attesa silente, molto lunga! diciamo anche 10 anni! 

Quindi se qualche tua opera è stata venduta e non sei ancora stato contattato perché non conosciuto dagli uffici SIAE, beh, forse ti conviene controllare!

Ecco cosa dice SIAE e legge n- 39 del 2002; di seguito anche le modalità che la SIAE indica per avere le proprie spettanze.

Con la Legge 1 marzo 2002, n. 39 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea-Legge comunitaria 2001 ”, il Governo era stato delegato ad emanare il decreto di attuazione della Direttiva 2001/84/CE sul “diritto di seguito”.

Ciò è avvenuto con il Dlgs n.118 del 13/2/2006 “Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale” pubblicato nella G.U. serie generale n. 71 del 25/3/2006 e in vigore dal 9/4/2006.

Il compenso è a carico del venditore ed è dovuto per tutte le vendite successive alla prima cui partecipi, come venditore, acquirente o intermediario, un professionista del mercato dell’arte. Saranno quindi soggette ad esso le transazioni di gallerie, case d’asta o mercanti d’arte, mentre saranno escluse le vendite dirette tra privati. L’importo del compenso sarà in percentuale, individuato per scaglioni, su quanto ottenuto per ogni vendita.

In base alla norma, per opere d’arte si intendono le creazioni originali dell’artista, come quadri, collages, dipinti, disegni, incisioni, stampe, litografie, sculture, arazzi, ceramiche, opere in vetro, fotografie ed esemplari considerati come opere d’arte e originali, nonché i manoscritti.

SIAE è incaricata di incassare il diritto di seguito per conto di tutti gli artisti anche se non associati all’Ente.

SIAE già riceve i diritti dei propri aderenti da parte delle società d’autori consorelle nei cui paesi il diritto di seguito è stato introdotto.

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